l Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, conosciuto anche come Nuovo regolamento di prevenzione incendi introduce una serie di nuove disposizioni in materia antincendio, approvate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina le misure relative al deposito e all’esame dei progetti, alle visite tecniche, all’approvazione di deroghe a specifiche normative, alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza dello stesso Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In particolare nell’allegato 1 del regolamento, sono elencate tutte le attività di cui sopra, classificate per categoria e profili di rischio, in considerazione delle caratteristiche proprie dell’attività specifica stessa.

Successivamente il Decreto Ministeriale del 03 Agosto 2015, ha specificato nel dettaglio quelle che sono considerate le Regole Tecniche Orizzontali (RTO) per le misure antincendio, riferite quindi in modo trasversale a tutte le attività elencate nell’allegato 1 del DPR 151/2011 (con l’esclusione esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini) ed applicabili in modo generico in assenza o in alternativa a norme specifiche (Regole Tecniche Verticali), già esistenti o di successiva emissione.

Negli ultimi anni sono stati in proposito emessi dei provvedimenti di modifica che hanno attivato le RTV per alcune specifiche attività. Citiamo quelle introdotte dal D.M. 8 giugno 2016 Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio”, dal D.M. 9 agosto 2016Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere”, dal D.M. 21 febbraio 2017 Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017 del Decreto del Ministero degli Interni del 07 agosto,  sono state approvate le Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il nuovo aggiornamento aggiunge il capitolo Attività scolastiche alla sezione V dell’allegato 1 ed è organizzato su quattro articoli ed un allegato, che costituisce parte integrante del documento. Il campo di applicazione del decreto, come specificato dall’articolo 2, è relativo alle attività scolastiche già censite con il numero 67, e individuate nel DPR 151/2011, sia quelle già esistenti al momento dell’entrata in vigore del provvedimento che quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.

Come già in precedenza viene riconosciuta la facoltà, a discrezione del soggetto professionalmente competente e in presenza dei requisiti tecnici necessari, di applicare quanto previsto dal nuovo provvedimento, in alternativa o ad integrazione di quanto già definito da precedenti regolamenti specifici, e in particolare per le scuole, da quanto previsto dalle disposizioni antincendio definite del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante “norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 218 del 16 settembre 1992 ed esclusivamente applicabili fino all’entrata in vigore del nuovo provvedimento (25 agosto 2017).

L’allegato al provvedimento, costituisce l’insieme delle specifiche norme tecniche verticali e definisce nel dettaglio il campo di applicazione: “edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti con l’esclusione delle scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche.”