Il 26 agosto 2016 terminerà il primo “quinquennio di riferimento” per i professionisti iscritti negli elenchi del ministero dell’Interno (art. 16 del D.lgs. n. 139 dell’8 marzo 2006) che, nell’ambito delle rispettive competenze professionali, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, alla redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.
Il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha reso noto, con la comunicazione del Dcprev n. 15614 del 29 dicembre 2015, i criteri per il calcolo della decorrenza del nuovo quinquennio di riferimento. La Circolare n. 658 del 27 gennaio 2016 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiarito ulteriormente la procedura che scatterà alla scadenza del 26 agosto 2016:
a) i crediti formativi eventualmente cumulati in eccesso durante il primo quinquennio saranno azzerati e il calcolo ricomincerà da capo;
b) il secondo quinquennio decorrerà automaticamente solo per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio nel corso dei precedenti cinque anni;
c) per coloro che non avranno completato l’aggiornamento obbligatorio vi sarà una sospensione temporanea dagli elenchi, con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione; gli eventuali atti emessi e sottoscritti da professionisti antincendio in regime di sospensione saranno nulli;
d) i professionisti sospesi potranno essere reintegrati negli elenchi dopo aver completato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio; per questi soggetti, il nuovo quinquennio di riferimento inizierà da quella data, a prescindere dalla durata del periodo di sospensione.